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ITALIA


Riconoscimento della comunità cinese alla collettività italiana in argentina

L’ingresso in Italia per turismo, disciplinato dal testo unico per l’immigrazione e dal D.M. 12 luglio 2000, è consentito al cittadino extraUe solo se: -ha un passaporto valido o altro documento di viaggio equivalente -ha il visto di ingresso (requisito non obbligatorio solo in alcuni casi, dei quali parleremo dopo); -non è stato segnalato ai fini della non ammissione in un Paese Schengen (ad esempio a causa di una vecchia espulsione) Bisogna inoltre avere:

 
 


- mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento durante il soggiorno;
- la disponibilità di un alloggio;
- una polizza sanitaria con copertura minima di 30.000,00 euro per le spese mediche;
- un biglietto di andata e ritorno.
Mezzi finanziari
la disponibilità dei mezzi finanziari può essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. La cifra che deve essere garantita varia a seconda del tempo che si vuole restare in Italia. Vedi tabella
Disponibilità di un alloggio
Può essere dimostrata tramite una prenotazione alberghiera oppure, come accade spesso, un invito da parte di un cittadino italiano o straniero residente in Italia. Questo dovrà compilare una “dichiarazione di ospitalità” firmarla e inviarla in originale, insieme alla fotocopia del documento di identità.
Il visto
Una volta raccolta tutta la documentazione il cittadino extraUe, solitamente su appuntamento, dovrà recarsi alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza e richiedere il visto compilando l’apposito modulo valido per tutti gli Stati e allegando una foto formato tessera.
Il rilascio del visto è a totale discrezione delle Rappresentanze Diplomatiche che quindi lo possono rifiutare senza alcuna motivazione (in realtà questo tipo di visto non viene rilasciato frequentemente, soprattutto nei Paesi ad alto tasso di emigrazione). In caso di valutazione positiva, invece, il visto è di solito rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta. L’Autorità, tuttavia, può concedere il visto oltre il detto termine, che è solo indicativo.
Solo per soggiorni di breve durata (max 90 giorni) la legge può prevedere che lo straniero, non debba richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia (e più in generale in uno Stato Schengen). Vi sono dei casi, cioè, in cui, grazie ad accordi internazionali o comunitari, i cittadini di determinati Paesi sono esentati dall’obbligo di richiedere il visto (es. Argentina, Brasile,Canada, ecc.). L’esenzione dal visto, tuttavia, non esonera dai controlli che gli Ufficiali di frontiera possono fare al fine di verificare che chi fa ingresso in Italia, seppure per motivi di turismo, sia in possesso delle condizioni e della documentazione prescritta.

Avv. Mascia Salvatore

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